Frangisole orientabili, persiane o tapparelle? Le zanzariere sono agevolate? Una panoramica delle possibilità e istruzioni per la maxi detrazione

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e avete deciso di acquistare tende da sole, veneziane e altre schermature solari, il momento è quello propizio data la possibilità di usufruire della maxi agevolazione Superbonus 110%. La loro installazione fa parte degli interventi trainati, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche. Si deve trattare, infatti, di prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 in materia di rendimento energetico nell’edilizia e che devono avere la relativa certificazione di conformità rispetto alle norme tecniche di riferimento.

Tra le soluzioni detraibili (brise soleilfrangisoletende a bracci ecc.), il mercato offre molteplici proposte; ecco una rassegna di tipologie di schermature solari e dei requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni fiscali. Partiamo dalle 6 regole stabilite stabilite da ENEA e dagli ultimi decreti (Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modifiche il decreto legge 19 maggio 2010, n. 34), nello specifico l’art. 119.

Le schermature solari devono categoricamente riportare una delle seguenti classificazioni:
– UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
– UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
– UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione;
– UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato;
– UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.

Di fatto corrispondono a queste classificazioni tutti gli schermi mobili, di qualunque materiale siano fatti, che permettono una regolazione del grado di apertura e quindi consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni solari nei confronti dell’interno dell’immobile. Si tratta quindi di prodotti che favoriscono il risparmio energetico impedendo il surriscaldamento degli ambienti e riducendo, di conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori.

Schermature agevolate

Le tipologie di chiusure per le quali è applicabile l’agevolazione sono le seguenti:
– tende da sole a telo avvolgibile;
– tende a rullo;
– tende a lamelle orientabili (veneziane);
– tende frangisole.

Fanno parte della stessa categoria anche le coperture tessili per gazebo.

La detrazione è riconosciuta anche per le tipologie di schermature solari nelle quali sono integrate le zanzariere, che per questo debbono avere il relativo valore Gtot (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501.

Le 6 regole di ENEA

Per poter accedere all’agevolazione fiscale sono previste disposizioni precise da parte di ENEA. Devono essere installazioni stabili e non di strutture di tipo “stagionale”, e nello specifico le schermature dovranno seguire i seguenti dettami.

  1. Devono essere a protezione di una superficie vetrata.
2. Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente.
3. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate.
4. Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
5. Devono essere mobili.
6. Devono essere schermature “tecniche”, vale a dire diverse da semplici elementi di arredo.

Nell’ambito di questi prodotti l’ENEA ha chiarito che per le chiusure oscuranti di singole vetrate (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti. Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord.

Chiusure oscuranti, il dettaglio

Per quel che riguarda specificamente le chiusure oscuranti, queste:
– possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– possono essere installate su porte e finestre su pareti di orientamenti.

È ammessa anche la detrazione delle zanzariere a patto che siano integrate con elementi oscuranti. Sono detraibili, oltre alle spese di posa in opera, anche quelle per la documentazione tecnica. Ovviamente l’installazione deve essere pagata con il bonifico dedicato e occorre conservare la fattura.

Detrazione schermature solari

L’Ecobonus 2020 prevede l’aliquota del 50% di detrazione della spesa sostenuta, comprensiva delle opere e delle prestazioni professionali. L’importo massimo detraibile è di 60 mila euro in 10 rate annuali di identico importo.

ESEMPIO
Spesa complessiva per acquisto e installazione: 15 mila euro.
Si possono portare ogni anno in detrazione 750 euro per 10 anni (il 50% di 15 mila euro è pari a 7500 euro, dunque la rata annua è 15000/10= 750 euro).

Sulla fattura emessa dal rivenditore deve essere indicata la seguente dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”.

ESEMPIO CONDOMINIO
Nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10 mila euro, effettui 31 interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20 mila euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5 mila euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35 mila euro).

Novità Ecobonus 110%

Il Superbonus (Ecobonus 110%), prevede la possibilità di effettuare lavori praticamente a costo zero, poiché sono possibili:
 detrazione al 110% delle spese sostenute, con 5 rate per 5 anni, di pari importo;– cessione del credito del 100%, pari alle spese dei lavori eseguiti, all’impresa.

Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

Tutto ciò è valido a patto che l’intervento sia stato eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (>> leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).

Tutti i lavori eseguiti, in ogni caso, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In caso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta dovrà essere dimostrato tramite l’APE (>> leggi: Per il Superbonus 110% serve attestazione Ape). Infine, l’ecobonus 110% vale per i lavori effettuati nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

>> Leggi: Superbonus, come migliorare la classe energetica di un edificio

Tipologie di schermature

>> Frangisole o Brise soleil

Sono strutture composte da listelli paralleli, orientabili o fissi, di vario materiale (alluminio, legno, gres, terracotta smaltata ecc.), che hanno la funzione di proteggere gli interni dal sole senza privarli dell’aria e della luce.

Questa tipologia ha un’accentuata componente estetica e si integra perfettamente nelle finestre, valorizzando il progetto tanto da diventarne l’elemento distintivo. I frangisole possono essere fissi o mobili; quelli mobili sono più versatili, consentendo di regolare la luminosità degli ambienti in funzione dei giorni più o meno soleggiati, grazie alle lamelle orientabili.

Inoltre è consigliabile posizionare il frangisole all’esterno dell’infisso per bloccare il calore derivante dall’irraggiamento prima che il vetro possa assorbirne il calore. Il frangisole, se seguito in legno, ha un notevole valore estetico e vantaggi energetici dovuti alla bassa trasmittanza termica delle lamelle. Infine, è da valutare l’apertura manuale o motorizzata, ad anta, o scorrevole.

>> Tende da sole a bracci

È una tipologia indicata soprattutto per terrazzi e balconi, si compone di bracci estensibili con struttura portante di dimensioni contenute e di un meccanismo, manuale o elettrico, che permette l’estensione dei bracci e l’apertura o la chiusura della tenda.

Di norma i bracci estensibili sono tutti omologati per la resistenza al vento e si differenziano in termini di dimensioni e di ancoraggio, che può essere frontale o a soffitto.

>> Tende a caduta (per esterni)

Soluzione ideale per valorizzare al massimo spazi esterni quali logge o balconi incassati, garantendo un’adeguata protezione anche dagli agenti atmosferici. Tale tipologia risulta comoda e pratica soprattutto in contesti, come i centri storici, in cui è necessario impattare al minimo sulla componente artistica.

Generalmente le tende a caduta prevedono un meccanismo di apertura e chiusura che può essere manuale, elettrico (con azione automatizzata anche a distanza) o a molla e possono essere con braccetti o con guide laterali.

>> Tende per lucernari

Le tende parasole esterne riducono notevolmente l’ingresso del calore estivo, migliorando il comfort interno, soprattutto per chi vive in mansarda.

>> Pergolati

Rientrano nell’ecobonus anche i pergolati addossati all’edificio e a protezione di una finestra. I pergolati, ideali per chi ha un giardino o un ampio terrazzo, permettono una perfetta integrazione con la parte architettonica, svolgendo allo stesso tempo funzione di protezione solare. Possono essere di diversi materiali, generalmente in legno o alluminio.

>> Tapparelle

Tra le schermature solari più conosciute ci sono le tapparelle, a cui va associato necessariamente un cassonetto, per l’alloggiamento della tapparella quando quest’ultima è aperta, spesso il punto di maggiore dispersione termica.

Gli avvolgibili possono essere in legno, in PVC,o in alluminio; spesso possono essere in combinazione con del materiale coibente per migliorarne le capacità di isolamento termico.
Tra le alternative ci sono sia quelle più attente a problemi legati all’isolamento termo acustico sia quelle legate alla sicurezza.

Per accedere alla detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti su edifici esistenti, non basta la marcatura CE ma è richiesta anche la Dichiarazione di prestazione (DoP).

A precisarlo è l’Enea nel vademecum “Schermature solari e chiusure oscuranti (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)”.

Le schermature solari – leggiamo nel documento – devono inoltre possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.

Come si ricorda nel vademecum, l’aliquota di detrazione per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 è attualmente oggetto di un dubbio interpretativo, la cui risoluzione è in corso con gli enti competenti. Pertanto, spiega l’Enea, in via prudenziale, per le spese sostenute a partire dal 01/01/2020, la percentuale di detrazione è assunta pari al 50%, in linea con quanto vigente fino al 31/12/2019.

Limitatamente alle spese sostenute a partire dal 01/01/2020 per interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di un condominio, l’aliquota di detrazione è pari al 65%.

In ogni caso, il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare.

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