Ecobonus – Sisma Bonus (110% Superbonus)

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Decreto Rilancio 2020: dopo settimane di attesa, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha definito puntualmente gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), oltre che per l’istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

I contenuti del Decreto Legge n. 34/2020

L’art. 119 (Incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del D.L. n. 34/2020 ha definito in 16 commi tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110% e quindi:

  • per quali interventi;
  • condizioni di accesso:
  • soggetti beneficiari;
  • cessione del credito;
  • sconto in fattura.

Decreto Rilancio 2020 e superbonus del 110%: per quali interventi

Entrando nel dettaglio, i commi 1, 2, 4, 5 e 6 del Decreto Rilancio 2020m definiscono gli interventi che potranno accedere alla nuova detrazione fiscale del 110%. Vediamo di capire quali sono questi interventi.

Interventi che accedono all’Ecobonus potenziato al 110%

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119];
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati  [comma 1, lettera b) dell’art. 119]:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell’art. 119]:
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione.
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell’art. 119].

Condizioni di accesso per l’Ecobonus potenziato al 110%

Per accedere all’ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

  • il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Interventi che accedono al Sisma Bonus potenziato al 110%

L’art. 119, comma 4 prevede la detrazione fiscale potenziata al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili) anche per gli interventi previsti dall’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sisma Bonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La cessione del Sisma Bonus potenziato al 110%

Lo stesso comma 4 prevede anche la possibilità di cessione del credito d’imposta in una misura ridotta al 90% ad un’impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Fotovoltaico: gli interventi che accedono al superbonus 110%

I commi 5 e 6 dell’art. 119 prevedono che in caso di fruizione di ecobonus e sisma bonus al 110%, la detrazione fiscale è applicabile anche per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

Fotovoltaico: condizioni di accesso al superbonus 110%

La fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il fotovoltaico è subordinata alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e non cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, compresi gli incentivi per lo scambio sul posto.

Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: chi può accedere al superbonus

Ma tra gli aspetti più importanti del D.L. n. 34/2020 è che la versione in Gazzetta Ufficiale chiarisce definitivamente quali sono i soggetti che possono godere dei superbonus del 110%. In particolare, l’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:

  • i condomini
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: quando cominciare i lavori

Le detrazioni fiscali potenziate al 110% sono utilizzabile per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La cessione del credito e lo sconto in fattura: il visto di conformità

L’art. 119, unitamente al 121, prevedono la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%. Il visto di conformità potrà essere rilasciato da:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Ecobonus, Sisma Bonus e Fotovoltaico al 110%: cosa fare?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.